Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]L'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate.
[2]Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioui e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente, egli puo' inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.
[3]Quando l'impedimento del presidente o del vicepresidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianita'.
Testo in vigore dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010
