Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. 294 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente disegnati dal primo presidente della Corte di appello, nella cui giuridizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, fra i magistrati, anche del pubblico ministero, compresi nel distretto della Corte stessa, ma non elettori nel collegio, di quattro scrutatori e di un segretario.
tolto: In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e vice-presidente delle sezioni di un collegio, dove non siano elettori, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del regio esercito e dell'armata, di riserva od a riposo, di grado non interiore a capitano, i cancellieri, i vice-cancellieri, i segretari ed sostituti segretari degli uffici giudiziari, nonche' i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa.
tolto: La enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza per la designazione.
tolto: Per procedere a queste designazioni il presidente della Corte di Appello deve in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni a mezzo dei funzionari da lui dipendenti.
tolto: Delle designazioni, di cui sopra, e' data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici e I agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.
tolto: Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennita' di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1ª categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2ª categoria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art61 · fonte del testo
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