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[1]L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo se quegli, che domanda l'iscrizione nelle liste, non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.

[2]Per gli effetti, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'articolo 32 per la revisione delle liste elettorali.

Testo in vigore dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art6 · fonte del testo

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