Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1919 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo soppresso dalla l. 16 dicembre 1918, n. 1985.
Abrogato dal 17 gennaio 1919
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Abrogato dal 17 gennaio 1919
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3 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919. 525 parole tolte, 9 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' o lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista:
tolto: 1° I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e di arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed industria; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;
tolto: 2° I delegati e sopraintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;
tolto: 3° Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle universita' o degli istituti superiori del Regno; i procuratori presso i tribunali e le Corti d'Appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;
tolto: 4° Coloro che conseguirono il diploma di maturita', la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, complementare, normale, liceale, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta ed approvata dallo Stato;
tolto: 5° I membri degli ordini equestri del Regno;
tolto: 6° Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o vice-conciliatori in conformita' delle leggi vigenti; di vice-pretori; di ufficiali giudiziari; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, Societa' anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza;
tolto: 7° Gli impiegati in attivita' di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Camere di commercio, delle accademie e dei corpi indicati nel n. 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle societa' ferroviarie, di assicurazione, di navigazione e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali, che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.
tolto: Sono considerati impiegati coloro, i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;
tolto: 8° Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'articolo 15;
tolto: 9° I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;
tolto: 10° Coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 16 DICEMBRE 1918, N. 1985
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art4 · fonte del testo
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