Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1919 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo soppresso dalla l. 16 dicembre 1918, n. 1985.
Abrogato dal 17 gennaio 1919
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Articolo soppresso dalla l. 16 dicembre 1918, n. 1985.
Abrogato dal 17 gennaio 1919
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919. 94 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per gli effetti elettorati le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Societa' commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.
tolto: La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'articolo 5 ai numeri 2, 3, 4 e 5.
tolto: Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.
tolto: L'esistenza delle Societa' di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 16 DICEMBRE 1918, N. 1985
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art11 · fonte del testo
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