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[1]Per gli effetti elettorati le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Societa' commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.
[2]La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'articolo 5 ai numeri 2, 3, 4 e 5.
[3]Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.
[4]L'esistenza delle Societa' di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati.
Testo in vigore dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919
