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[1](Testo unico, art. 95, legge 11 febbraio 1904, n. 35, art. 4 comma 2, 3, 4 e 5 e art. 5, e legge 17 agosto 1907, n. 638, art. 23, n. 21.

[2]La proclamazione dei consiglieri provinciali e' fatta dalla adunanza dei presidenti delle varie sezioni riuniti nell'ufficio della prima sezione del mandamento.

[3]Nei mandamenti costituiti da piu' Comuni la proclamazione ha luogo nell'ufficio della prima sezione del Capoluogo di mandamento.

[4]Ove la circoscrizione elettorale per l'elezione dei consiglieri provinciali comprenda piu' mandamenti, la proclamazione si fa nell'ufficio della prima sezione del Capoluogo del mandamento che abbia il maggior numero di elettori iscritti e verra' indicato dal prefetto d'accordo col presidente della Corte d'appello ed annunziato col manifesto da pubblicarsi a norma dell'art. 60.

[5]La proclamazione ha luogo nei modi stabiliti per l'elezione dei consiglieri comunali dall'art. 81.

[6]Compiute le operazioni, il presidente dell'ufficio principale trasmette immediatamente gli atti dell'elezione alla Deputazione provinciale che notifica il risultato della elezione agli eletti.

[7]I ricorsi contro le operazioni elettorali provinciali si presentano al Consiglio provinciale nella sua prima sessione.

[8]Se le controversie riguardano questioni di eleggibilita', dalle decisioni del Consiglio provinciale e' ammesso il ricorso alla Corte d'appello, a norma degli articoli 47, 49 e 50; se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso e' portato, anche per il merito, alla sezione 5ª del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art95 · fonte del testo

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