Art. 234 — Testo unico, art. 217, e leggi 14 febbraio 1904, n. 36, e 18 luglio 1904, n. 390
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. 428 parole tolte, 24 parole aggiunte in 23 capoversi.
tolto: Spetta al Consiglio provinciale, in conformita' delle leggi e dei regolamenti, di provvedere con le sue deliberazioni:
tolto: 1° alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;
tolto: 2° ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del prefetto, a senso della legge 21 giugno 1896, n. 218;aggiunto: Testo unico-art. 234
tolto: 3° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia; 4° all' istruzione secondaria, classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a cio' autorizzato da leggi speciali;
tolto: 5° agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della Provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano un'amministrazione propria o consorziale;
tolto: 6° al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia, ed alle altre spese di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36;
tolto: 7° alle strade provinciali ed ai lavori relativi a fiumi e torrenti e posti dalle leggi a carico della provincia;
tolto: 8° ai sussidi in favore dei Comuni e Consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilita';
tolto: 9° alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo della Deputazione e all'applicazione dei fondi disponibili;
tolto: 10° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;
tolto: 11° allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali;
tolto: 12° al concorso della Provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini della legge;
tolto: 13° alla creazione di prestiti;
tolto: 14° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla Provincia e per gli interessi amministrativi della medesima;
tolto: 15° alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti a beneficio della Provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;
tolto: 16° alla nomina, sospensione e revoca d'impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;
tolto: 17° alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;
tolto: 18° alla determinazione del tempo entro cui la caccia possa essere esercitata, ferme le altre disposizioni delle leggi relative; 19° alla conservazione degli edifizi di proprieta' provinciale e degli archivi amministrativi della Provincia;
tolto: 20° alla nomina:
tolto: dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, ai termini dell'art. 10;
tolto: dei componenti della Commissione elettorale provinciale, ai termini dell'art. 42;
tolto: dei membri elettivi della Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica, a termini della legge 18 luglio 1904, n. 390, e di tutte le altre Commissioni la cui nomina sia devoluta, in tutto od in parte, da leggi speciali al Consiglio provinciale.
tolto: Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'art. 218.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art234 · fonte del testo
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