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Alle spese provinciali, in caso di insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplisce con centesimi addizionali alle imposte dirette, a' termini degli articoli 303, 304 e 305, e con le altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Testo in vigore dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art252 · fonte del testo

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