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[1]((Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' ovvero lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel comune una contribuzione diretta erariale di qualunque natura, ovvero una somma non inferiore a lire cinque per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite o per altre tasse comunali esigibili per ruoli nominativi)).

[2]Sono parimenti elettori:

[3]1° coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta. di qualsiasi natura non minore di lire 15;

[4]2° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

[5]nei comuni che hanno meno di 1,000 abitanti, di L. 20;

[6]in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti, di L. 50;

[7]in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, di L. 100;

[8]in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di lire 130;

[9]in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di L. 160;

[10]in quelli superiori a 150,000 abitanti, di L. 200.

[11]((La contribuzione diretta erariale, di cui nel 1° comma del presente articolo, non e' computato per il riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali)).

[12]La contribuzione proveniente da tasse comunali dev'essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente.

[13]((I contratti, di cui ai numeri 1 e 2, debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'articolo 37 per la revisione delle liste elettorali)).

Testo in vigore dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 1913

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. 43 parole tolte, 122 parole aggiunte in 4 capoversi.

Sono elettori, quando abbiano tolto: le condizioni richieste ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 12 coloro che provino di pagare aggiunto: compiuto il ventunesimo anno di eta' ovvero lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel comune una contribuzione diretta aggiunto: erariale di qualunque natura, ovvero tolto: che paghino L. 5 aggiunto: una somma non inferiore a lire cinque per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite aggiunto: o per altre tasse comunali esigibili per ruoli nominativi.

tolto: I contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesiaggiunto: La contribuzione diretta erariale, di cui nel 1° comma del presente articolo, non e' computato per il riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

La contribuzione proveniente da tasse comunali dev'essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedenteaggiunto: .

aggiunto: I contratti, di cui ai numeri 1 e 2, debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'articolo 37 per la revisione delle liste elettorali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art14 · fonte del testo

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