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[1]((Chiunque concorre all'ammissione al voto chi non ne ha diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da L. 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

[2]Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullita' della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, e' punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con multa da lire 500 a 5000.

[3]Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi, od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000. In tali casi il colpevole sara' immediatamente arrestato e giudicato da tribunale per citazione direttissima.

[4]Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od a legare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, e' punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1000.

[5]Chiunque fa indebito uso della tessera di cui all'art. 70-bis, e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore e' punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000)).

Testo in vigore dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 1913

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. 64 parole tolte, 240 parole aggiunte in 5 capoversi.

Chiunquetolto: , appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non no ha il diritto, o ricusa di ammettere aggiunto: concorre all'ammissione al voto chi non ne ha diritto od alla esclusione di chi lo hatolto: , e' punito aggiunto: o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a tolto: tre aggiunto: sei mesi e con multa tolto: estensibile a L. 500. aggiunto: da L. 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni tolto: contrarie aggiunto: contrari alla legge, tolto: dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullita' tolto: delle elezioni, o ne muta il risultato, o dolosamente aggiunto: della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito tolto: della votazione e della trasmissione dei verbali all'autorita' competente, e' L. aggiunto: delle votazioni, e' punito con la detenzione tolto: estensibile a sei mesi aggiunto: da sei mesi a tre anni e con multa tolto: estensibile a L. 500. aggiunto: da lire 500 a 5000.

aggiunto: Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi, od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000. In tali casi il colpevole sara' immediatamente arrestato e giudicato da tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di tolto: scrivere aggiunto: inscrivere od a legare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, e' punito con la detenzione estensibile a tolto: tre mesi e con multa estensibile a L. 500 aggiunto: sei mesi e con la multa da lire 50 a 1000.

aggiunto: Chiunque fa indebito uso della tessera di cui all'art. 70-bis, e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore e' punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art108 · fonte del testo

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