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[1]Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non no ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, e' punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a L. 500.

[2]Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullita' delle elezioni, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione e della trasmissione dei verbali all'autorita' competente, e' L. con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 500.

[3]Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di scrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, e' punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a L. 500.

Testo in vigore dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art108 · fonte del testo

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