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[1]((Chiunque, con violenze o minaccie o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con, clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio, dei diritti elettorali o turba la liberta' del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5.000.

[2]Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, e' punito con la stessa pena, ancorche' non sia concorso nella consumazione del fatto.

[3]Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione e' da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1.000 a 6.000.

[4]Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima)).

Testo in vigore dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 1913

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. 27 parole tolte, 174 parole aggiunte in 4 capoversi.

Chiunque, con violenze o tolto: vie di fatto, aggiunto: minaccie o con tumulti, tolto: attruppamenti, invasioni nei locali destinati tolto: ad operazioni elettorali, aggiunto: alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con, clamori sediziosi, con oltraggi aggiunto: agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero tolto: rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, con la aggiunto: col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle schedeaggiunto: , o con altri mezzi tolto: egualmente efficaci, impedisce il libero esercizioaggiunto: , dei diritti elettorali tolto: e aggiunto: o turba la liberta' del voto aggiunto: o in qualunque modo altera il risultato della votazione, e' punito con la tolto: detenzione da tre mesi ad un anno, aggiunto: reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa tolto: estensibile a L. 2000 aggiunto: da lire 500 a lire 5.000.

aggiunto: Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, e' punito con la stessa pena, ancorche' non sia concorso nella consumazione del fatto.

aggiunto: Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione e' da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1.000 a 6.000.

aggiunto: Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art105 · fonte del testo

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