Art. 105 — Testo unico, art, 105
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008. 223 parole tolte, 24 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Chiunque, con violenze o minaccie o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con, clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio, dei diritti elettorali o turba la liberta' del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5.000.
tolto: Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, e' punito con la stessa pena, ancorche' non sia concorso nella consumazione del fatto.
tolto: Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione e' da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1.000 a 6.000.
tolto: Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.aggiunto: Testo unico-art. 105
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art105 · fonte del testo
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