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L'edificio ad uso degli uffici finanziari e quello ad uso dell'officina governativa delle carte-valori diverranno, appena ultimati i collaudi, di piena proprieta' dello Stato, il quale dovra' sollecitamente occuparli e lasciare liberi a disposizione del Comune di Torino gli stabili di cui all'art. 14 della convenzione 18 aprile 1908 e secondo le modalita' ivi indicate.
Testo in vigore dal 29 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
