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[1]Oltre alla somma di L. 2 milioni gia' somministrata al comune di Torino, ai sensi dell'art. 16 della convenzione 18 aprile 1908, dalla Cassa dei depositi e prestiti, sara' mutuata al Comune stesso, al tasso del 4 per cento, l'altra somma di lire 4 milioni, ammortizzabile in 35 anni, salvo diversi accordi con la Cassa medesima quanto all'ammortamento.
[2]La somministrazione del nuovo mutuo e' subordinata alla dimostrazione da parte del Comune dell'erogazione della somma di lire 2 milioni gia' mutuata, e sara' fatta ratealmente a misura che progrediranno i lavori di costruzione dell'edificio ad uso degli uffici finanziari e di quello per la officina governativa delle carte-valori, secondo accordi da prendersi con la Cassa depositi e prestiti.
Testo in vigore dal 29 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
