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Resta espressamente stabilito, in conformita' al disposto dell'art. 7 della precedente convenzione 18 aprile 1908, che le somme definitive che lo Stato dovra' corrispondere al Comune per le spese di cui agli articoli 3 e 5 dalla presente convenzione, saranno quelle che risulteranno dalle contabilita' finali dei lavori, rivedute dagli uffici governativi competenti e che qualsiasi eccedenza di spesa che venisse incontrata oltre i limiti massimi stabiliti dagli articoli 3 e 5 della presente convenzione, per la costruzione dei nuovi edifici dell'officina carte-valori e degli uffici finanziari, restera' ad esclusivo carico del Comune, a meno che l'eccedenza non provenga da varianti ai progetti gia' concordati col Comune e debitamente approvate ai sensi dell'art. 6 della convenzione 18 aprile 1908 dalle Amministrazioni interessate e consentite dal Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 29 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;747~convenzione-art10 · fonte del testo

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