Art. 9 (Convenzione)
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[1]La societa' esercente si obbliga di eseguire sulla proprieta' del demanio, entro i primi quattro anni dell'esercizio, determinati lavori di miglioramento ed eventuali acquisti per l'importo complessivo di L. 1,110,000 (un milione centodiecimila).
[2]La societa' delle Nuove Terme si obbliga, a sua volta, di eseguire nello stesso termine determinati lavori di miglioramento sulla sua proprieta', ed eventuali acquisti, per l'importo complessivo di lire 890,000 (ottocentonovantamila).
[3]I lavori e gli acquisti di cui sopra dovranno essere determinati di comune accordo.
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
