Art. 8 (Convenzione)
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Il reddito netto di esercizio dell'azienda termale sara' stabilito in base ai bilanci consuntivi, i quali si considereranno definitivi solo quando abbiano riportata l'approvazione del demanio e della societa' delle Nuove Terme.
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
