Art. 7 (Convenzione)
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[1]L' utile di esercizio, depurato di tutte le spese necessarie all'esercizio stesso, costituira' l'utile netto.
[2]L'utile netto, dedotto il compenso alla societa', esercente nella, misura, del 20 (venti) per cento dell'utile stesso, ed il 5 (cinque) per conto alla riserva, da funzionare a norma dell'art. 182 del codice di finanziamento, per la societa' esercente, sara' ripartito come segue:
- a)cinque noni (5/9) al demanio, per le Regie Terme;
- b)quattro noni (4/9) alla societa' delle Nuove Terme.
[3]Su questi 5/9 spettanti al demanio sara' prelevata la quota di ammortamento degli anticipi di cui agli articoli 9 e 11, la spesa di cui all'art. 18, nonche' i contributi di cui agli articoli 12 della presente convenzione e 4, della legge.
[4]Se negli esercizi, per cause imprevedibili, si dovessero verificare delle perdite, queste saranno coperte col fondo di riserva. Nel caso che tale fondo non bastasse, il demanio e la societa' delle Nuove Terme non saranno tenuti a rimborsare la maggior perdita.
[5]Se, invece, alla fine della presente convenzione il fondo di riserva eccedesse le L. 400,000, l'eccedenza andra' ripartita fra il demanio, la societa' Nuove Terme e la societa' esercente e gli altri 2/3 in ragione di 4/9 e di 5/9, rispettivamente, alle Nuove Terme e al demanio.
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
