Art. 5 (Convenzione)
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[1]La societa' delle Nuove Terme si obbliga di vendere al demanio pel Prezzo unitario di L. 4 (quattro) al mq. la zona di terreno adiacente alle sorgenti gia' Scannavini, delimitata del viale Bicchierai, dal costruendo viale Manzoni e dal rio Salserino, anche se posseduta da terzi, in tutto o in parte, e si dovesse ricorrere alla espropriazione per pubblica utilita'.
[2]Detta zona di terreno, immessa nell'esercizio, sara' adibita per la costruzione di un istituto di cura per i poveri e dei locali ad uso di bibite e bagni gratuiti, nonche' per altri servizi.
[3]Il nuovo istituto di cura per i poveri conterra' 40 letti (quaranta), invece, dei 24 esistenti nell'attuale ospedale da abolirsi, ed i turni quindicinali di ammissione saranno aumentati da 5 a 7.
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
