Art. 4 (Convenzione)
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[1]Il demanio e la societa' delle Nuove Terme, per la migliore sistemazione delle rispettive proprieta' termali, addiverranno alle seguenti permute:
[2]La societa' delle Nuove Terme cedra' al demanio:
[3]1. L'intera zona di terreno adiacente allo stabilimento del Tettuccio, delimitata dal rio Salsero, dal Fosso, dalla strada che conduce alla funicolare, dal prolungamento del via le Picchierai e dalla strada Chella.
[4]Il demanio cedera' alla societa' delle Nuove Terme:
[5]1. L'appezzamento di terreno denominato «Arena», incuneato nei parchi della Torretta e delle Tamerici, di proprieta' delle Nuove Terme.
[6]2. Il relitto di terreno a destra del viale Verdi, di fronte alla sorgente «Speranza» di proprieta' privata, in quanto, pero', la detta sorgente venga soppressa: e rendera' comune con la societa' stessa la scarpata a sinistra del viale che conduce al Rinfresco.
[7]Il valore degli stabili, da permutare come sopra, sara' stabilita di comune accordo tra il demanio e la societa' delle Nuove Terme, e, in difetto di tale accordo, dal collegio peritale di cui al 1° cap. dell'art. 16 della presente convenzione.
[8]L'eventuale eccedenza di valore delle proprieta' che saranno permutate verra' pagata, senza interessi, alla parte a favore della quale la plusvalenza si verifichera', alla fine della convenzione o al momento del riscatto.
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
