Art. 3 (Convenzione)
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[1]Nella concessione in esercizio sono comprese tutte le proprieta' immobili dello Regie e Nuovo Terme segnate nell'unita pianta (all. 3) in forma puramente indicativa de quali tutte dovranno essere utilizzate nel miglior modo, e nel piu' breve termine, nell'interesse dell'azienda unificata, nonche' i mobili e l'avviamento delle rispettive aziende termali, compresa l'industria dei sali ed eventualmente quella dei fanghi; il tutto secondo le risultanze dei testimoniali di Stato da compilarsi in contraddittorio tra i rappresentanti del demanio, della societa' delle Nuove Terme e della societa' esercente.
[2]La societa' delle Nuove Terme si obbliga in proprio di conferire anche tutta la parte non demaniale delle sorgenti delle acque potabili di Maona e delle Basse, con le rispettive opere di allacciamento e conduttura, nonche' i terreni costituenti la zona di protezione.
[3]Il demanio - per parte sua - conferisce quelle di sua proprieta'. Sono escluse dalla concessione, per le Regie Terme:
[4]1. Il fabbricato delle loggie del Mercato, con area adiacente di mq. 600;
[5]2. Il corpo di fabbricato costituente la Locanda Maggiore con gli annessi cortili, giardini e teatro;
[6]3. Il fabbricato delle scuderie, con retrostante cortile ed area di mq. 670, interposta tra il fabbricato predetto ed il vialino a destra del viale Verdi;
[7]4. La chiesa con gli annessi e connessi, le aree e viali alberati adiacenti;
[8]e per le Nuove Terme:
[9]1. I terreni e fabbricati sul lato sinistro del viale Picchierai al disotto della via delle Terme Leopoldine, fatta eccezione per la sorgente gia' Lazzarini Nicolaj compresa nella concessione;
[10]2. La zona di terreno a destra del viale Picchierai compresa fra lo stabilimento ex-Scannavini e la proprieta' degli eredi Egisto Gabbrielli, fatta eccezione per le sorgenti gia' Micheli e gia' Martinelli compreso nella concessione:
[11]3. I due fabbricati lungo il viale Verdi adibiti a botteghe con retrostante campo dei divertimenti, dell'estensione di mq. 6,900:
[12]4. Una zona di terreno di mq. 17,500, a monte del nuovo parco del Rinfresco, ed alla distanza di m. 20 dalla proprieta' Cecchini, col fronte verso la via di Maona.
[13]Qualora si ravvisasse opportuno occupare terreni inclusi nell'azienda unificata per costruzioni estranee alla industria termale, ma indirettamente concorrenti all'incremento della medesima, potranno i terreni predetti essere stralciati dai beni compresi nell'esercizio, e quindi sottratti agli effetti della presente convenzione, purche' vi sia l'assenso unanime del demanio, della societa' delle Nuove Terme, della societa' esercente e della commissione di cui all'articolo 10.
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
