Art. 23 (Convenzione)
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Le questioni di qualunque natura che insorgessero fra le tre parti contraenti sulla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione saranno deferite al giudizio di cinque arbitri amichevoli compositori, nominati uno dal presidente della Corte di cassazione di Roma, che assumera' la presidenza del collegio arbitrale, uno dalla societa' delle Nuove Terme, uno dalla societa' esercente e due dal demanio.
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
