Art. 21 (Convenzione)
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Qualora la societa' esercente non adempisse a qualcuna delle assunte obbligazioni, il demanio e la societa' delle Nuove Terme avranno facolta' di rescindere la concessione, senza bisogno di costituzione in mora, ne' di pronuncia giudiziarie, con l'incameramento, da parte del demanio, della cauzione, a titolo di risarcimento di danni e senza pregiudizio di ogni altra maggiore azione, ragione o diritto, secondo i casi.
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
