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[1]Il demanio da una parte e la societa' Nuove Terme dall'altra, rispettivamente e separatamente, concedono ad una societa' esercente, che la societa' delle Nuove Terme s'impegna di costituire in oltre il 30 novembre 1912, col capitale non minore di lire due milioni, l'uso e l'esercizio delle loro proprieta' infra indicate, ricevendone in corrispettivo la quota di partecipazione agli utili some infra stabilita e con tutte le altre condizioni pure in appresso determinate, le quali sono tutte inscindibili tra loro.

[2]Il demanio e le Nuove Terme rispondono verso la societa' esercente soltanto delle obbligazioni assunte in nome proprio.

Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-13;738~convenzione-art2 · fonte del testo

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