Art. 2 (Convenzione)
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[1]Il demanio da una parte e la societa' Nuove Terme dall'altra, rispettivamente e separatamente, concedono ad una societa' esercente, che la societa' delle Nuove Terme s'impegna di costituire in oltre il 30 novembre 1912, col capitale non minore di lire due milioni, l'uso e l'esercizio delle loro proprieta' infra indicate, ricevendone in corrispettivo la quota di partecipazione agli utili some infra stabilita e con tutte le altre condizioni pure in appresso determinate, le quali sono tutte inscindibili tra loro.
[2]Il demanio e le Nuove Terme rispondono verso la societa' esercente soltanto delle obbligazioni assunte in nome proprio.
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
