Art. 19 (Convenzione)
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Tutte le opere che fossero state eseguite o che si eseguissero in avvenire, tanto dall'attuale societa' affittuaria delle Regie Terme, quanto dal demanio, dalla societa' delle Nuove Terme e dalla societa' esercente, e che costituissero servitu' attive o passive di qualsiasi natura sulle due proprieta', in ispecie per l'uso delle sorgenti, dovranno cessare alla fine dell'esercizio, con l'obbligo della riduzione in pristino da parte di chi le avra' costruite.
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
