Art. 18 (Convenzione)
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[1]Tutte le riparazioni ordinarie e straordinario alle proprieta' delle Regie e Nuove Terme, anche se dovute a difetto originario di costruzione, faranno carico all'esercizio.
[2]Anche le imposte e sovrimposte fondiarie dovranno essere pagate dalla societa' esercente e dedotte, rispettivamente, dalla quota di utili del demanio e delle Nuove Terme.
[3]Le spese di culto, di manutenzione della chiesa, e l'assegno al cappellano faranno carico al demanio e saranno pagate dalla societa' esercente sulla quota di utili spettanti al demanio medesimo.
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
