Art. 15 (Convenzione)
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[1]La nomina del presidente e della direzione sanitaria, nonche' del consigliere delegato e del direttore amministrativo della societa' esercente, qualora la societa' stessa vi addivenga, saranno subordinate, volta per volta, all'approvazione del demanio e delle Nuovo Terme.
[2]Il demanio si riserva la facolta' di chiedere la revoca immediata di tali nomine senza obbligo di indicarne le ragioni.
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
