Art. 14 (Convenzione)
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Al demanio ed alla societa' delle Nuove Terme e' riservato il diritto di sorvegliare e controllare, come meglio crederanno, la gestione e la contabilita' dell'azienda, sia agli effetti della formazione dei bilanci e della liquidazione dei lavori, sia per la tutela in genere delle rispettive proprieta' e segnatamente per la loro regolare manutenzione.
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
