Art. 13 (Convenzione)
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[1]La societa' delle Nuove Terme si obbliga di contribuire con la somma di lire settantacinquemila nella spesa per la fognatura da eseguirsi dal comune di Bagni di Montecatini.
[2]Tale somma sara' pagata al comune in tante annualita' eguali, comprensive della quota capitale e degli interessi del tre per cento, quanti sono gli anni intercedenti dell'inizio dei lavori alla scadenza della presente convenzione.
[3]La societa' ha il diritto di sorvegliare i lavori e sospendere il pagamento dell'annualita' in caso di ingiustificata sospensione dei lavori stessi.
[4]La societa' non sara' tenuta ad alcun altro contributo o canone verso il comune per l'immissione nella fogna comunale dei rifiuti dei propri stabilimenti.
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
