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[1]Come contributo nelle spese dei servizi pubblici municipali dei comuni di Montecatini, Val di Nievole e Pieve a Nievole, riferentisi alla stazione termale di Bagni di Montecatini, il demanio e la societa' esercente corrisponderanno annualmente ai comuni stessi la somma complessiva di lire ottomila. Il demanio contribuira' con lire cinquemila, da prelevarsi dalla sua quota di utili, e la societa' esercente paghera' le altre lire tremila imputandole fra le spese di esercizio.

[2]Delle suddette lire ottomila, lire seimila spetteranno al comune di Montecatini Val di Nievole e lire duemila al comune di Pieve a Nievole.

Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-13;738~convenzione-art12 · fonte del testo

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