Art. 11 (Convenzione)
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[1]Se, oltre i lavori ed acquisti previsti all'art. 9, il demanio e le Nuovo Terme riconoscessero, durante la concessione, la necessita' di farne altri, potranno farlo sotto l'osservanza delle formalita' di approvazione, sorveglianza e controllo di cui all'art. 10.
[2]Anche por questi lavori ed acquisti a pro della proprieta' demaniale dovra' provvedere la societa' esercente anticipando il capitale occorrente, da rimborsarsi mediante prelevamento, con le forme suaccennate, dalla quota di utili spettante al demanio.
[3]La societa' esercente avra' pero' la facolta' di' non anticipare capitali oltre i limiti della prevedibile potenzialita' di ammortamento della quota di utili spettante alla parte interessata.
[4]Tanto pei lavori ed acquisti di cui al presente articolo, quanto per quelli di cui all'art. 9 e' in facolta' del demanio di rimborsare in ogni tempo, in tutto od in parte, le somme anticipate dalla societa' esercente e non ancora ammortizzato.
[5]In questo caso, la societa' esercente potra' diminuire il suo capitale della parte anticipatamente rimborsatale.
Testo in vigore dal 22 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
