Art. 8 (Convenzione)
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Gli interessi dei mutui che il Comune intendesse contrarre per provvedere al pagamento della somma di L. 2.500.000, a sensi dell'art. 2 della presente convenzione, non saranno computati per gli effetti di cui all'art. 179 della vigente legge comunale e provinciale (testo unico) 21 maggio 1908, n. 269, e saranno esenti da imposta di ricchezza mobile, ai termini della legge 11 dicembre 1910, n. 855.
Testo in vigore dal 2 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
