Art. 5 (Convenzione)
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[1]Una Commissione composta del rettore della Universita', che la presiede, di tre delegati del Consiglio accademico, del presidente della Deputazione provinciale, del sindaco, del presidente degli ospedali civili, dell'intendente di finanza e dell'ingegnere capo del locale ufficio del genio civile, provvedera' all'espropriazione o all'acquisto delle aree, all'esecuzione dei lavori, a' termini e nei limiti della presente convenzione, e decidera' sull'ordine dei lavori stessi e sulle possibili varianti che risultassero necessarie, restando fermo che in nessun caso e per nessuna ragione lo Stato potra' essere chiamato a rispondere delle maggiori spese che, oltre a quelle della presente convenzione, e da qualsiasi causa dipendenti, si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori.
[2]La detta Commissione provvedera' ai pagamenti delle aree, delle opere e dei lavori eseguiti, previo regolare collaudo, a cui procedera' il locale ufficio del genio civile, valendosi, all'uopo, dei fondi disponibili a norma dell'art. 3 della presente convenzione, con buoni esigibili rispettivamente sulla locale R. Delegazione del tesoro, sulla tesoreria del Comune e sulla tesoreria dell'Amministrazione degli ospedali civili.
[3]Gli atti e contratti di competenza della Commissione non vanno soggetti a preventiva autorizzazione ministeriale, ne' al preventivo riscontro della Corte dei conti, e non occorre per essi il parere del Consiglio di Stato.
[4]Tali atti e contratti sono sottoposti, rispetto alle tasse di registro e bollo, alle norme stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato.
[5]La Commissione presentera' annualmente al ministro della pubblica istruzione ed agli enti interessati il rendiconto della gestione dei fondi da essa amministrati, coi documenti relativi.
Testo in vigore dal 2 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
