Art. 4 (Convenzione)
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[1]Gli edifici descritti nell'allegato D, resteranno in proprieta' indivisa dell'Amministrazione degli ospedali civili e del Comune di Genova, in conformita' di quanto risulta dallo stesso allegato D; quelli della clinica psichiatrica rimangono di proprieta' esclusiva della provincia di Genova.
[2]Gli altri edifici del primo e del secondo gruppo (allegati B e C) sono proprieta' esclusiva dello Stato; ma tutti, senza eccezione, gli edifici ed annessi, a cui la presente convenzione si riferisce, s'intenderanno perennemente destinati agli insegnamenti universitari.
[3]Nessun onere, sotto qualsiasi forma e denominazione, potra' mai essere imposto allo Stato, o per esso all'Universita' di Genova, per l'uso degli edifici anzidetti.
[4]Saranno pero' interamente a carico dell'Amministrazione universitaria le variazioni e modificazioni che fossero ulteriormente richieste dall'Amministrazione stessa negli edifici di cui all'allegato D.
[5]L'Amministrazione degli ospedali civili avra' facolta' di occupare i letti esistenti negli edifici delle cliniche, di cui nell'allegato D, durante le vacanze autunnali, ed avra' sempre il diritto di usare del riparto anatomo-patologico destinato ai servizi ospedalieri nell'edificio comune.
Testo in vigore dal 2 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
