Art. 1 (Convenzione)
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[1]Convenzione per l'assetto edilizio della R. Universita' di Genova.
[2]I ministri della pubblica istruzione e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, salvo l'approvazione per legge, il presidente della Deputazione provinciale di Genova, in rappresentanza della Provincia, il sindaco di Genova, in rappresentanza del Comune, il presidente degli ospedali civili di Genova, in rappresentanza dell'Amministrazione ospitaliera, questi ultimi tre salvo l'approvazione dei rispettivi Consigli e corpi da essi rappresentati, convengono quanto in appresso:
[3]Art. 1.
[4]La spesa necessaria all'esecuzione dei lavori occorrenti per l'assetto edilizio dalla R. Universita' di Genova rimane accertata in lire otto milioni settecentotrentaduemila trecentosettantacinque (L. 8.732.375), oltre quella occorrente per la clinica psichiatrica, come risulta dagli uniti allegati A, B, C, D, che formano, nel loro complesso e nei loro particolari, parte integrante della presente convenzione.
Testo in vigore dal 2 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
