Art. 4 (Convenzione fra governo e Banca Nazionale)
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[1]Ove il governo imperiale di Etiopia, valendosi della facolta' di cui e' cenno all'art. 6° del ricordato contratto d'oggi, chiedesse il mutuo di altri due milioni di lire italiane, anche a questo s'intenderanno estese, ad ogni loro effetto, le condizioni fissate nella presente convenzione.
[2]Roma, addi' 26 ottobre 1889.
[3]Il presidente del Consiglio dei ministri ministro degli affari esteri FRANCESCO CRISPI.
[4]Il ministro del Tesoro GIOVANNI GIOLITTI.
[5]Il direttore generale della Banca Nazionale GIACOMO GRILLO.
Testo in vigore dal 6 agosto 1890 al 9 maggio 2025
