Art. 1 (Convenzione fra governo e Banca Nazionale)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1890
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1890 al 9 maggio 2025. 244 parole tolte, 17 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: CONVENZIONE stipulata fra il governo del regno d'Italia e la Banca Nazionale nel regno d'Italia per la garanzia del mutuo di cui all'altra odierna convenzione conchiusa fra i governi italiano ed etiopico e la suddetta Banca Nazionale.
tolto: Premesso che per contratto in data d'oggi, stipulato fra il regno d'Italia e l'impero di Etiopia e la Banca Nazionale nel regno d'Italia, questa ultima si e' obbligata a fare al governo imperiale di Etiopia un mutuo di due milioni di lire italiane, coll'interesse annuo del sei per cento e rimborsabile in venti annualita' eguali, comprensive l'interesse e l'ammortamento del capitale;
tolto: Fra il governo di S. M. il Re d'Italia rappresentato da S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, ministro ad interim degli affari esteri, cav. Francesco Crispi, e da S. E. il ministro del Tesoro, comm. Giovanni Giolitti e la Banca Nazionale nel regno, rappresentata dal suo direttore generale comm. Giacomo Grillo, a cio' autorizzato dal Consiglio superiore con deliberazione 9 ottobre 1889, e' stato stipulato e si stipula quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Il Governo italiano garantisce alla Banca Nazionale del Regno il mutuo di cui all'odierno contratto conchiuso fra i Governi italiano ed etiopico e la stessa Banca Nazionale, tanto per il pagamento degli interessi quanto per l'ammortamento del capitale.
tolto: I pagamenti delle (20) venti annualita' di cui all'articolo 3 del succitato contratto, sara' fatto, alle rispettive scadenze, alla Banca Nazionale in Roma, in moneta avente corso legale nel Regno presso la Tesoreria centrale.aggiunto: Convenzione fra governo e Banca Nazionale-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1890-07-16;7016~convenzione-fra-governo-e-banca-nazionale-art1 · fonte del testo
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