Art. 2 (Convenzione fra governo e Banca Nazionale)
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[1]E' fatta facolta' alla Banca Nazionale di depositare le obbligazioni di cui all'articolo 5 del contratto surricordato, nella Cassa dei depositi e prestiti, in garanzia dei contratti di ricevitorie provinciali delle imposte dirette, assunte e da assumersi dalla Banca ritirando un corrispondente importo di rendita consolidata gia' depositata in cauzione dei contratti medesimi.
[2]Mano mano che le obbligazioni come sopra depositate verranno a scadenza, la Banca, prima di ritirarle, dovra' sostituirvi una corrispondente rendita consolidata.
Testo in vigore dal 6 agosto 1890 al 9 maggio 2025
