Art. 1 (Approvazione)
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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' approvata la convenzione fra l'Italia e l'Etiopia firmata a Napoli il 1° ottobre 1889, e ratificata dall'Imperatore d'Etiopia il 25 febbraio 1890, e la convenzione stipulata il 26 ottobre 1889 fra il regio Governo e la Banca Nazionale nel Regno d'Italia per la garanzia del mutuo di due milioni concluso dall'ambasciatore del Re dei Re di Etiopia con la stessa Banca il 26 ottobre suddetto.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 16 luglio 1890.
[9]UMBERTO.
[10]Crispi.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 6 agosto 1890 al 9 maggio 2025
