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[1]Convenzione.
[2]Art. 1.
[3]Il Ministero della Pubblica Istruzione provvedera' al pareggiamento della R. Universita' degli studi in Catania alle Universita' indicate nell'art. 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
