Art. 8
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[1]Quando una nave di una delle due Parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste od in qualsiasi luogo di giurisdizione dell'altra Parte, i cittadini rispettivi riceveranno per essi e per i loro bastimenti, effetti o mercanzie la medesima assistenza dalle Autorita' locali che sarebbe data agli abitanti del paese ove l'infortunio ebbe luogo.
[2]Peraltro le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli Agenti consolari della Nazione cui appartiene il legno naufragato, investito od avariato.
[3]Le Autorita' locali dovranno al piu' presto possibile far noto ai detti Agenti l'infortunio di cui si tratta, e limitare il loro intervento alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che eseguiscono il salvataggio, se non appartengono agli equipaggi naufragati, e ad assicurarsi dello adempimento delle disposizioni concernenti l'entrata ed uscita delle merci salvate.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1872 al 9 maggio 2025
