Art. 7
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[1]Saranno completamente esenti dai diritti di tonnellaggio e di spedizione nei porti rispettivi:
[2]1° Le navi che entrate in zavorra ne ripartiranno in zavorra, qualunque sia la loro provenienza;
[3]2° Le navi che, passando da un porto di uno dei due Stati in uno o piu' porti del medesimo Stato, sia per deporvi in tutto od in parte il loro carico, sia per prendervelo o completarvelo, giustificheranno di avere gia' pagati i diritti summenzionati;
[4]3° Le navi che entrate con un carico in un porto, sia volontariamente, sia per approdo forzato, ne esciranno senza aver fatto operazioni di commercio.
[5]Nel caso di approdo forzato non saranno considerate come operazioni di commercio lo scarico e ricarico delle mercanzie per il raddobbo della nave, il trasbordo sopra altra nave in caso di innavigabilita' della prima, le spese necessarie all'approvvigionamento degli equipaggi e la vendita delle mercanzie avariate, quando l'Amministrazione delle Dogane ne avra' accordata licenza, sempreche' non siano destinate alla consumazione interna.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1872 al 9 maggio 2025
