Art. 6
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[1]I cittadini delle due Parti contraenti potranno egualmente esercitare nei porti dei due paesi il commercio di scalo e di cabottaggio, non pagando in ciascun porto diritti maggiori di quelli che pagano i bastimenti nazionali in circostanze simili.
[2]I bastimenti mercantili di ciascuna delle Parti contraenti non andranno neppure in questi casi soggetti a diritti maggiori o diversi nei porti dell'altra, di quelli che si pagano dai nazionali per tonnellaggio, porto, faro, pilotaggio, quarantena od altro di qualsiasi sorta o denominazione, percepiti a nome o a benefizio del Governo, dei pubblici Funzionari, dei Comuni, delle Corporazioni o di qualunque altro Stabilimento.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1872 al 9 maggio 2025
