Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1872 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
I cittadini di ambe le Parti contraenti non potranno essere sottomessi rispettivamente a nessun sequestro od embargo, ne' essere trattenuti coi loro bastimenti, equipaggi, mercanzie od oggetti commerciali per qualunque spedizione militare, ne' per ragioni di Stato, ne' per uso pubblico di veruna sorta, senza che sia loro accordata un'indennita' previamente convenuta.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1872 al 9 maggio 2025
