Art. 2
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[1]I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti potranno viaggiare e dimorare liberamente nel territorio dell'altra; esercitare il commercio tanto all'ingrosso come al minuto; prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe, siccome potra' loro convenire; effettuare trasporti di merci e danaro; ricevere consegnazioni tanto dall'interno che dall'estero pagando i soli diritti stabiliti dalle Leggi in vigore pei nazionali; vendere e comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta, e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie od oggetti qualunque, tanto se importati quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li esportino, conformandosi sempre alle Leggi ed ai Regolamenti del paese; curare e fare i loro affari da se'; presentare alle Dogane le loro proprie dichiarazioni, o farsi sostituire da qualunque persona essi giudichino opportuno, senza essere sottoposti ad altri gravami, contribuzioni od imposte che a quelle che pesano sopra i nazionali.
[2]Essi avranno egualmente il diritto di disimpegnare ogni qualsiasi incarico che venisse loro affidato dai proprii concittadini, da stranieri o da nazionali, in qualita' di procuratori, fattori, commessi, agenti, consegnatari od interpreti.
[3]Infine essi non pagheranno in ragione del loro commercio od industria nei porti, nelle citta' od in qualsiasi luogo dei due Stati, ove essi sieno definitivamente o temporariamente stabiliti, se non i medesimi diritti, tasse od imposizioni che saranno a carico dei nazionali; ed i privilegi, immunita' od altri favori accordati in materia di commercio e d'industria ai cittadini di uno dei due Stati, verranno egualmente accordati a quelli dell'altro Stato.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1872 al 9 maggio 2025
