Art. 16
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Saranno considerati come bastimenti italiani al Nicaragua, e viceversa come bastimenti nicaraguensi in Italia quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera, e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati respettivi per la giustificazione della nazionalita' dei bastimenti di commercio.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1872 al 9 maggio 2025
