Art. 14
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[1]Saranno reputati oggetti di contrabbando di guerra i cannoni, i fucili, le carabine, i revolvers, le pistole, sciabole ed altre armi di ogni genere, le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie, purche' pero' non siano per uso di bordo e personale, e generalmente tutto cio' che senza manipolazione serve esclusivamente ad immediato armamento marittimo o terrestre.
[2]Gl'individui appartenenti ad uno dei belligeranti non potranno giammai venire arrestati a bordo delle navi, salvo nel caso che fossero arruolati come soldati o come volontari al di lui servizio.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1872 al 9 maggio 2025
