Art. 13
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Le navi mercantili dell'una o dell'altra Parte contraente, che fossero entrate in un porto prima che fosse assediato, bloccato od occupato da uno dei belligeranti, potranno uscirne liberamente col loro carico, e se queste medesime navi si trovassero nel porto dopo la resa della piazza, non potranno sotto alcun pretesto essere catturate, ma dovranno tanto le navi quanto le merci essere rilasciate ai rispettivi proprietari.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1872 al 9 maggio 2025
